Crimini d’odio

Che cosa si intende per crimine d’odio 

In Italia non esiste una definizione giuridica di crimine d’odio. 

Viene in genere utilizzata quella elaborata dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

Secondo l’Osce Odihr i crimini d’odio sono atti criminali commessi con un motivo di pregiudizio. 

È questo motivo che rende i crimini d’odio diversi dagli altri crimini.

 

Cosa è un crime d’odio
Un crimine d’odio non è un reato particolare. 

Potrebbe essere un atto di intimidazione, una minaccia, un danno alla proprietà, una aggressione, un omicidio o qualsiasi altro reato. 

Il termine descrive dunque un concetto, piuttosto che una definizione legale.

 

Le due componenti di un crimine d’odio

Per essere considerati tali i crimini d’odio devono comprendere sempre due elementi: un reato commesso basato su un motivo di pregiudizio.

Il primo elemento di un crimine d’odio è che viene commesso un atto che costituisce un reato per il diritto penale ordinario di uno Stato. 

Questo atto criminale è il reato base visto che ci sono variazioni nelle disposizioni legali da Paese a Paese, oppure, sempre da Paese a Paese, ci possono essere alcune differenze nel tipo di condotta che costituisce reato anche se in generale la maggior parte dei Paesi criminalizza lo stesso tipo di atti violenti. 

I crimini d’odio richiedono perciò sempre che si sia verificato un reato di base. 

Se non c’è un reato di base, non c’è crimine d’odio.

Il secondo elemento di un crimine d’odio è che l’atto criminale, il reato di base,  è commesso con un motivo particolare, cioè a causa di elemento di pregiudizio.

E’ questo pregiudizio che differenzia i crimini d’odio dai crimini ordinari. 

Crimine d’odio   =  reato + motivazione basata sul pregiudizio

 

Le caratteristiche protette

Le caratteristiche protette si riferiscono ad alcuni tratti distintivi fondamentali, condivisi cioè da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell’identità di un individuo e creano un’identità tipica del gruppo. 

Tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici democratici vi sono: 

l’origine etnica, il credo religioso, la nazionalità, l’orientamento sessuale,  l’identità di genere la disabilità. 

In Italia l’orientamento sessuale e l’identità di genere  non sono annoverate ancora tra le caratteristiche protette.

 

Vedi anche la voce sul monitoraggio dei crimini d’odio.

Fonte: Oscad 

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