Genocidio

Il genocidio è un crimine contro l’umanità riconosciuto a livello internazionale dall’ONU. Si riferisce ad atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale* o religioso.

Il termine genocidio è stato coniato per la prima volta dal giurista polacco Raphäel Lemkin nel 1944 nel suo libro Axis Rule in Occupied Europe. È composto dal prefisso greco genos, che significa “razza” o “tribù”, e dal suffisso latino -cide, che significa “uccisione”. Lemkin sviluppò il concetto in parte in risposta alle politiche naziste di sterminio sistematico degli ebrei durante l’Olocausto, ma anche in riferimento a precedenti episodi storici di azioni mirate alla distruzione di specifici gruppi di persone. Successivamente, fu proprio Lemkin a guidare la campagna per far riconoscere e codificare il genocidio come crimine internazionale.

Il genocidio è stato riconosciuto per la prima volta come crimine nel diritto internazionale nel 1946 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (risoluzione A/RES/96-I). È stato poi codificato come crimine autonomo nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 (nota come Convenzione sul Genocidio).

La Convenzione stabilisce la punizione del genocidio, commesso sia in tempo di guerra sia nei periodi di pace.

All’art. 2 essa qualifica come genocidio: l’uccisione di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso; le lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; la sottomissione del gruppo a condizioni di esistenza che ne comportino la distruzione fisica, totale o parziale; le misure tese a impedire nuove nascite in seno al gruppo, quali l’aborto obbligatorio, la sterilizzazione, gli impedimenti al matrimonio ecc.; il trasferimento forzato di minori da un gruppo all’altro. Ad aprile 2022, la Convenzione era stata ratificata da 153 Stati.

La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha più volte affermato che la Convenzione riflette principi che fanno parte del diritto internazionale consuetudinario generale. Ciò significa che, anche se uno Stato non ha ratificato la Convenzione, è comunque vincolato giuridicamente dal principio secondo cui il genocidio è un crimine proibito dal diritto internazionale. La Corte ha inoltre dichiarato che il divieto di genocidio costituisce una norma imperativa di diritto internazionale (ius cogens), dalla quale non è ammessa alcuna deroga.

La definizione di genocidio contenuta nella Convenzione è il frutto di un processo negoziale e rappresenta il compromesso raggiunto dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 1948 al momento della redazione del testo. La stessa definizione è riportata nell’art. 6 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (firmato a Roma il 17 luglio 1998), così come negli statuti di altri tribunali internazionali e misti. Molti Stati hanno inoltre introdotto il genocidio nei rispettivi ordinamenti penali interni, mentre altri non lo hanno ancora fatto.

Riferimenti:

Convenzione ONU

Definizione ONU

*Poiché tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa respinge le teorie basate sull’esistenza di diverse “razze”. Tuttavia. in questa voce, come anche nella Raccomandazione sul discorso d’odio del 2022, il termine “razza” viene utilizzato per garantire che quanto affermato sulle persone comunemente e erroneamente percepite come “appartenenti a un’altra razza”, ovvero, razzializzate, sia in linea cone le legislazioni e le attuali politiche di prevenzione e contrasto dei discorsi d’odio.

Fonte:

Raccomandazione COE 2022 

 

 

 

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